Regio decreto 2009/1925
Art. 21 — Quando il conto consuntivo si chiuda con disavanzo, la Giunta per l'istruzione media ne da' immediatamente av…
Art. 21. Quando il conto consuntivo si chiuda con disavanzo, la Giunta per l'istruzione media ne da' immediatamente avviso, per mezzo del provveditore agli studi, al Ministero della pubblica istruzione, per i provvedimenti prescritti dall'articolo 133 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Nel frattempo la stessa Giunta puo' ordinare i provvedimenti conservativi e cautelativi, a salvaguardia delle attivita' e delle ragioni del convitto.
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