Regio decreto 2009/1925
Art. 195 — Il personale di servizio dipende esclusivamente, ed a tutti gli effetti, dalle singole amministrazioni dei co…
Art. 195. Il personale di servizio dipende esclusivamente, ed a tutti gli effetti, dalle singole amministrazioni dei convitti, alle quali spetta di stabilire le norme per il suo trattamento, salvo quanto e' prescritto negli articoli seguenti. Il personale di servizio riceve gli ordini esclusivamente dagli ufficiali del convitto secondo le istruzioni date dal vice-rettore coll'approvazione del rettore. Al personale di servizio non puo' affidarsi alcuna mansione, anche solo temporanea, di disciplina o di vigilanza sui convittori.
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