Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 193
Regio decreto 2009/1925

Art. 193 — Le disposizioni date dal Ministero per la tutela dell'igiene negli istituti d'istruzione si intendono valere …

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/193parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 193. Le disposizioni date dal Ministero per la tutela dell'igiene negli istituti d'istruzione si intendono valere anche pei convitti nazionali in quanto siano applicabili.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 192 Art. 194 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.