Regio decreto 2009/1925
Art. 187 — Ogni convitto ha un impianto di bagni, per aspersione, adeguato alle sue esigenze
Art. 187. Ogni convitto ha un impianto di bagni, per aspersione, adeguato alle sue esigenze. Nel locale adibito ai bagni vi sono gli apparecchi per la pesatura degli alunni.
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