Regio decreto 2009/1925
Art. 185 — Il Ministro della pubblica istruzione da' norme generali per il regime alimentare nei convitti nazionali
Art. 185. Il Ministro della pubblica istruzione da' norme generali per il regime alimentare nei convitti nazionali. E' vietato in modo assoluto di somministrare liquori ai convittori e a tutto il personale direttivo, educativo, contabile e di servizio.
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