Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 18
Regio decreto 2009/1925

Art. 18 — E' vietato di fare anticipazioni coi fondi della cassa del convitto pel pagamento di stipendi, remunerazioni,…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/18parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 18. E' vietato di fare anticipazioni coi fondi della cassa del convitto pel pagamento di stipendi, remunerazioni, indennita' o sussidi dovuti o concessi dal Ministero, ai funzionari del convitto. E' del pari vietato di assegnare ai detti funzionari statali, sui fondi del convitto, compensi straordinari di qualsiasi natura. Compensi straordinari possono essere deliberati, quando occorra, in favore degli istitutori assistenti e del personale di servizio.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.