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Regio decreto 2009/1925

Art. 179 — Tutti i funzionari hanno l'obbligo di alloggiare nei locali del convitto, salvo dispensa da accordarsi caso p…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/179parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 179. Tutti i funzionari hanno l'obbligo di alloggiare nei locali del convitto, salvo dispensa da accordarsi caso per caso dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio d'amministrazione. La dispensa non puo' essere concessa contemporaneamente al rettore e al vice-rettore. Nessuna indennita' e' dovuta al funzionario che abbia ottenuto la detta dispensa. Una equa indennita' e' invece dovuta, a carico del bilancio del convitto, nella misura che e' stabilita dal Consiglio d'amministrazione, al funzionario che, per deficienza di locali, non possa essere alloggiato nel convitto.

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