Regio decreto 2009/1925
Art. 166 — Il concorso e' indetto dal Ministro della P
Art. 166. Il concorso e' indetto dal Ministro della P. I. per un numero determinato di posti, distinti secondo l'appartenenza alle diverse categorie di cui all'art. 164. L'avviso di concorso e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero della P. I.
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