Regio decreto 2009/1925
Art. 158 — Nel periodo delle vacanze autunnali, gli alunni del convitto possono essere condotti in villeggiatura, o ai b…
Art. 158. Nel periodo delle vacanze autunnali, gli alunni del convitto possono essere condotti in villeggiatura, o ai bagni, o ad un viaggio d'istruzione. Il Consiglio d'amministrazione approva il preventivo della spesa occorrente e stabilisce anche la parte della spesa da porsi a carico delle famiglie.
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