Regio decreto 2009/1925
Art. 156 — I corsi di cui al precedente articolo hanno la durata di un biennio
Art. 156. I corsi di cui al precedente articolo hanno la durata di un biennio. Al termine del biennio, i convittori sono sottoposti, con l'intervento di un ufficiale del Regio esercito, di grado non inferiore a quello di capitano, ad un esame per il conseguimento del brevetto di compiuta istruzione premilitare.
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