Regio decreto 2009/1925
Art. 154 — All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri insegnanti.
Art. 154. All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri insegnanti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.