Regio decreto 2009/1925
Art. 151 — Gli alunni degli istituti medi di secondo grado sono riuniti, quando il rettore lo ritenga opportuno, per dis…
Art. 151. Gli alunni degli istituti medi di secondo grado sono riuniti, quando il rettore lo ritenga opportuno, per discutere, sotto la direzione del vice-rettore e con l'assistenza di un istitutore indicato dal rettore, su temi storici, letterari e morali.
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