Regio decreto 2009/1925
Art. 143 — Quando il Consiglio d'amministrazione non ritenga di istituire le classi interne, di cui all'articolo precede…
Art. 143. Quando il Consiglio d'amministrazione non ritenga di istituire le classi interne, di cui all'articolo precedente, i convittori che non abbiano trovato posto negl'istituti pubblici di istruzione media sono restituiti alle famiglie, le quali restano in tal caso obbligate verso l'amministrazione del convitto per la quota di retta, corrispondente al tempo di effettiva permanenza dei convittori nel convitto, e per le altre spese accessorie e personali effettivamente eseguite.
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