Regio decreto 2009/1925
Art. 125 — Gli abiti, siano di casa che di uscita, debbono essere uniformi per tutti i convitti nazionali, secondo il mo…
Art. 125. Gli abiti, siano di casa che di uscita, debbono essere uniformi per tutti i convitti nazionali, secondo il modello prescritto dal Ministero della pubblica istruzione. Il Consiglio di amministrazione ha facolta', di sostituire l'abito di casa con quello stabilito per la educazione fisica a scopo militare.
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