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Regio decreto 2009/1925

Art. 122 — Il convitto rimane aperto tutto l'anno; nessuna riduzione di retta e di quota fissa e', pertanto, accordata a…

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Art. 122. Il convitto rimane aperto tutto l'anno; nessuna riduzione di retta e di quota fissa e', pertanto, accordata ai convittori che durante le vacanze autunnali o nel corso dell'anno si assentino temporaneamente, per qualsiasi motivo, dal convitto.

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