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Regio decreto 2009/1925

Art. 12 — Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro me…

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Art. 12. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese. E' indetto lo scrutinio segreto, quando il presidente lo reputi opportuno o quando due dei consiglieri ne facciano richiesta. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Il verbale dell'adunanza e' approvato seduta stante, o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed e' firmalo dal presidente, da un consigliere e dal segretario.

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