Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 117
Regio decreto 2009/1925

Art. 117 — Quando nel convitto siano piu' di due fratelli, per i due maggiori la famiglia deve la retta per intero e per…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/117parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 117. Quando nel convitto siano piu' di due fratelli, per i due maggiori la famiglia deve la retta per intero e per gli altri la meta'. Se alcuno dei fratelli goda pasto gratuito vinto per concorso, il beneficio della riduzione e' mantenuto pel minore degli altri. Quando i fratelli siano due, la famiglia deve per il maggiore la intera retta e per il minore, la retta ridotta di un quinto. Queste concessioni non sono estese ai semi-convittori.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 116 Art. 118 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.