Regio decreto 2009/1925
Art. 112 — Nel convitto sono ammessi convittori e semi convittori
Art. 112. Nel convitto sono ammessi convittori e semi convittori. Questi ultimi sono ammessi, di regola, soltanto per le scuole elementari e per gli istituti medi inferiori.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.