Regio decreto 376/1925
Art. 8 — Le tariffe di mediazione o per prestazioni in genere di singoli agenti di cambio sono proposte per ciascuna B…
Art. 8 Le tariffe di mediazione o per prestazioni in genere di singoli agenti di cambio sono proposte per ciascuna Borsa dal Consiglio sindacale e sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale sentiti la Camera di commercio e la Deputazione di borsa. Nel foglietto bollato corrispondente a ciascuna operazione devono essere indicati separatamente il prezzo e l'ammontare della mediazione.
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