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Regio decreto 376/1925

Art. 6 — Il contributo degli agenti di cambio alla costituzione del fondo comune non puo' essere inferiore al 10% dei …

ELI /it/regio-decreto/1925/04/09/376/art/6parte di Regio decreto 376/1925
Art. 6 Il contributo degli agenti di cambio alla costituzione del fondo comune non puo' essere inferiore al 10% dei rispettivi proventi lordi risultanti dalla applicazione delle tariffe di cui all'art. 8. Il contributo potra' essere sospeso quando il fondo comune abbia raggiunto l'ammontare del cumulo della meta' delle cauzioni prestate dagli agenti, ma i versamenti dovranno essere ripresi quando il fondo scenda al disotto di detto limite. Del pari il contributo potra' essere sospeso per quegli agenti la cui quota nel fondo comune abbia raggiunto l'ammontare della meta' della rispettiva cauzione e dovra' del pari essere ripreso quando la detta quota scenda al disotto di detto limite. I redditi del fondo comune sono ripartiti annualmente fra i singoli componenti in proporzione della quota di fondo comune di pertinenza di ciascuno di essi. In caso di cessazione dall'esercizio di agente di cambio per qualsiasi causa, ed anche in caso di revoca, verra' rimborsata all'ex partecipante o ai suoi aventi diritto, la quota di fondo comune, di sua pertinenza, determinata secondo le norme che saranno stabilite sullo statuto della Corporazione, sotto deduzione delle somme eventualmente dovute per qualsiasi titolo. Il nuovo agente nominato in sostituzione di un altro deve versare al fondo comune una quota nella misura che sara' fissata di anno in anno dal Consiglio sindacale con l'approvazione della Deputazione di borsa. Per l'adempimento di obbligazioni inerenti al fondo comune ciascun agente concorrera' in proporzione della quota di sua pertinenza.

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