Regio decreto 376/1925
Art. 17 — Gli agenti di cambio devono tenere i seguenti libri: I
Art. 17 Gli agenti di cambio devono tenere i seguenti libri: I. - Un libretto in carta libera rigata a fogli numerati progressivamente e preventivamente vidimato su ogni foglio dalla Deputazione di borsa. In esso gli agenti di cambio debbono notare con scrittura indelebile, nel momento della conclusione, tutte le contrattazioni da essi effettuate. Ogni operazione dovra' essere inscritta su una singola riga ne' debbono essere lasciate delle righe in bianco. Sono obbligatorie le seguenti annotazioni: a) numero progressivo dell'operazione; b) data; c) specie delle operazioni (se acquisto o vendita); d) nome dell'agente di cambio contraente; e) quantita' e indicazione dei valori e delle divise; f) prezzo coll'indicazione se a contanti o a termine. Il Ministro per le finanze potra' autorizzare su richiesta del Consiglio sindacale, un diverso tipo di libretto purche' offra identiche garanzie e contenga tutte le annotazioni suddette. II. - Un libro di prime note numerato, bollato, firmato e vidimato a norma dell'art. 23 del Codice di commercio. In esso gli agenti di cambio dovranno inscrivere cronologicamente e nello stesso ordine in cui erano annotati nel libretto di cui al n. I le contrattazioni da essi effettuate, suddividendo eventualmente quelle partite che corrispondessero alla esecuzione cumulativa di vari ordini. Ogni partita dovra', nel libro di prime note, essere controdistinta con un proprio numero d'ordine progressivo. Oltre alle indicazioni di cui ai comma b), c), d), e), f), del n. I per ciascuna partita dovra' essere inscritto: 1° il nome del committente per conto del quale l'operazione fu conclusa; 2° il nome del committente della controparte ove l'agente di cambio contraente lo abbia declinato; 3° la scadenza; 4° il numero d'ordine della partita corrispondente del libretto di cui al n. 1; 5° le indicazioni relative al versamento del 25 per cento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, e all'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375; III. - Un copialettere bollato e regolarmente vidimato in cui siano copiati in ordine cronologico solo i fissati bollati. Ogni fissato bollato deve contenere l'indicazione del numero progressivo della corrispondente registrazione nel libro di prime note nonche' le indicazioni di cui al n. 5 del paragrafo II del presente articolo. Quando varie registrazioni nel libro di prime note si riferiscano ad esecuzioni parziali di un singolo ordine ricevuto da uno stesso committente per uno stesso titolo e per una stessa scadenza e' ammesso che si rilasci per esso un solo fissato bollato cumulativo purche' esso contenga l'indicazione dei numeri progressivi di tutte le corrispondenti singole registrazioni nel libro di prime note. I Consigli sindacali e i Sindacati degli agenti di cambio sottoporranno per il tramite della Camera di commercio, che esprimera' il proprio parere, all'approvazione del Ministro per le finanze i modelli dei detti libri.
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