Regio decreto 376/1925
Art. 15 — Le societa' in accomandita previste dall'art
Art. 15 Le societa' in accomandita previste dall'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, debbono essere costituite esclusivamente fra gli agenti di cambio in carica al 7 marzo 1925. Ferme restando le disposizioni del Codice di commercio per quanto riguarda la ragione sociale, le societa' in accomandita possono indicare nei propri atti separatamente dalla ragione sociale anche i nomi dei soci accomandanti. Qualora l'accomandatario venga a perdere per qualsiasi motivo tale qualita', uno dei soci accomandanti potra' chiedere la nomina ad agente di cambio in sostituzione dell'accomandatario e potra' ricostituire una societa' in accomandita ai sensi del precitato art. 9 ma esclusivamente fra agenti di cambio in carica al 7 marzo 1925; la nomina del nuovo accomandatario dovra' essere approvata secondo le disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento. Analoghe disposizioni si applicano alle societa' in nome collettivo.
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