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Regio decreto 376/1925

Art. 12 — Il Consiglio sindacale puo' applicare agli agenti di cambio, la censura, e puo' anche, se l'urgenza lo richie…

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Art. 12 Il Consiglio sindacale puo' applicare agli agenti di cambio, la censura, e puo' anche, se l'urgenza lo richieda, sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni salvo, in questo caso, ad informarne entro 24 ore, la competente autorita' per i provvedimenti di sua spettanza. I1 Consiglio sindacale puo' sospendere o revocare i rappresentanti nominati a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, dalla facolta' di sostituire alle grida l'agente di cambio e puo' anche disporre che l'agente di cambio provveda alla sostituzione del rappresentante.

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