Regio decreto 376/1925
Art. 10 — Il Consiglio sindacale ha facolta' di ordinare agli agenti di cambio la presentazione dei propri libri e non …
Art. 10 Il Consiglio sindacale ha facolta' di ordinare agli agenti di cambio la presentazione dei propri libri e non puo' rifiutare di disporre le opportune indagini quando sieno richieste da almeno tre agenti o cinque agenti secondo che si tratti di Borse con un numero di agenti fino a 40 o superiore a 40. Il Consiglio non puo' proporre alla competente autorita' le eventuali sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti se non dopo inteso l'agente di cambio ed a maggioranza assoluta dei membri presenti.
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