Regio decreto 63/1925
Art. 94 — In caso di fallimento delle imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita, si applicano le disposiz…
Art. 94. In caso di fallimento delle imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli che riguardano il diritto al riparto e i privilegi degli assicurati. I crediti in corrispondenza delle polizze di assicurazione in vigore alla data della dichiarazione del fallimento e per le quali la dichiarazione dei crediti non sia stata fatta dagli interessati saranno insinuati di ufficio ad istanza del curatore. Nel caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente comma, ciascuno dei creditori non insinuati di ufficio e non soddisfatti, o il pubblico ministero nel loro interesse, possono chiedere, in qualunque tempo, anche dopo che la procedura fallimentare sia stata chiusa e sia cessata, la riapertura del fallimento. La revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione sara' dichiarata con decreto del Ministro per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
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