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Regio decreto 63/1925

Art. 86 — Per tutti gli altri crediti sono applicabili gli articoli 700, 701, 702 e 703 del Codice di commercio con eff…

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Art. 86. Per tutti gli altri crediti sono applicabili gli articoli 700, 701, 702 e 703 del Codice di commercio con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione. Le spese della liquidazione gravano proporzionatamente sulle attivita' di ogni specie.

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