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Regio decreto 63/1925

Art. 82 — Il Regio commissario tosto che abbia assunto il suo ufficio, deve formare l'inventario e ricevere le consegne…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/82parte di Regio decreto 63/1925
Art. 82. Il Regio commissario tosto che abbia assunto il suo ufficio, deve formare l'inventario e ricevere le consegne a norma dell'articolo 200 del Codice di commercio. Alla formazione dell'inventario e alle consegne assiste un ispettore governativo. Qualora, o per mancato intervento degli amministratori o del rappresentante generale cessanti di carica o per mancato accordo o per altre ragioni, non siano possibili la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sara' provveduto di autorita' dal Regio commissario, con l'assistenza di un Regio notaio o di altro pubblico ufficiale. Quando il Regio commissario incontri opposizioni od ostacoli nell'adempimento del suo ufficio, puo' richiedere, col mezzo dell'autorita' competente, l'intervento della forza pubblica.

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