Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 63/1925Art. 80
Regio decreto 63/1925

Art. 80 — Quando dall'accertamento dello stato patrimoniale risulti che l'impresa possiede nel Regno attivita' sufficie…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/80parte di Regio decreto 63/1925
Art. 80. Quando dall'accertamento dello stato patrimoniale risulti che l'impresa possiede nel Regno attivita' sufficienti ad integrare le attivita' vincolate a copertura delle riserve matematiche, il Ministero dell'economia nazionale puo' assegnare un congruo termine per colmare la deficienza nelle attivita' vincolate. Quando invece risulti la deficienza delle attivita', il Ministero, con verbale d'ispezione o con analogo atto in contraddittorio dell'impresa o con determinazione motivata, notificata all'impresa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contestera' all'impresa medesima tale deficienza e la invitera' a reintegrarla entro un mese. Trascorso questo termine senza che la reintegrazione abbia avuto luogo o siano state date le occorrenti giustificazioni, il Ministero promuove con Regio decreto la liquidazione dell'impresa. Non puo' avere luogo la revoca del provvedimento per reintegrazioni tardive.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 79 Art. 81 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.