Regio decreto 63/1925
Art. 78 — Il Ministero dell'economia nazionale, in seguito a constatazione della deficienza delle attivita' vincolate, …
Art. 78. Il Ministero dell'economia nazionale, in seguito a constatazione della deficienza delle attivita' vincolate, a norma degli articoli 25 e 26 del presente regolamento, a copertura delle riserve matematiche dei contratti relativi al portafoglio italiano, promuove la liquidazione delle imprese nazionali che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana o delle rappresentanze nel Regno delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima. Tuttavia quando vi sia fondato motivo di ritenere che le attivita' esistenti nel Regno siano sufficienti per la copertura delle riserve matematiche, il Ministero dell'economia nazionale puo' procedere all'accertamento dello stato patrimoniale delle imprese prima di adottare i provvedimenti per la liquidazione.
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