Regio decreto 63/1925
Art. 73 — La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di capitalizzazione (riserva ma…
Art. 73. La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di capitalizzazione (riserva matematica) relativa al portafoglio italiano, non potra' essere inferiore a quella risultante dalle basi tecniche, cioe' dal saggio di interesse e dal caricamento, adottate dall'impresa con l'approvazione del Ministero. Le imprese di capitalizzazione debbono possedere nel Regno e vincolare a favore della massa dei soci o contraenti, le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attivita' necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulle basi tecniche di cui al comma precedente.
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