Regio decreto 63/1925
Art. 59 — Alle imprese nazionali ed alle rappresentanze delle imprese estere, le quali esercitino la riassicurazione, s…
Art. 59. Alle imprese nazionali ed alle rappresentanze delle imprese estere, le quali esercitino la riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.
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