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Regio decreto 63/1925

Art. 59 — Alle imprese nazionali ed alle rappresentanze delle imprese estere, le quali esercitino la riassicurazione, s…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/59parte di Regio decreto 63/1925
Art. 59. Alle imprese nazionali ed alle rappresentanze delle imprese estere, le quali esercitino la riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

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