Regio decreto 63/1925
Art. 57 — Le imprese nazionali ed estere di assicurazione contro i danni gia' costituite e legalmente rappresentate nel…
Art. 57. Le imprese nazionali ed estere di assicurazione contro i danni gia' costituite e legalmente rappresentate nel Regno al 14 maggio 1923, data di entrata in vigore del decreto-legge, sono autorizzate a proseguire le loro operazioni senza essere soggette agli obblighi di cui agli articoli 45, 46 e 47 del presente regolamento: debbono tuttavia uniformarsi alle altre disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento.
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