Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 63/1925Art. 55
Regio decreto 63/1925

Art. 55 — La revisione definitiva della cauzione dovra' essere compiuta in base ai risultati del bilancio

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/55parte di Regio decreto 63/1925
Art. 55. La revisione definitiva della cauzione dovra' essere compiuta in base ai risultati del bilancio. Le imprese di assicurazione contro i danni debbono allegare al proprio bilancio l'elenco analitico delle attivita' vincolate a copertura delle cauzioni, con la indicazione per ciascuna attivita' del valore ad essa assegnato in base alle valutazioni fatte a fine di esercizio secondo le norme del presente regolamento. Per la reintegrazione delle eventuali deficienze della cauzione e lo svincolo di eventuali eccedenze si dovranno osservare le norme di cui al precedente art. 30.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 54 Art. 56 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.