Regio decreto 63/1925
Art. 48 — Le imprese nazionali ed estere sono soggette all'obbligo di cui all'art
Art. 48. Le imprese nazionali ed estere sono soggette all'obbligo di cui all'art. 18 del presente regolamento. L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni e' concessa o rifiutata con le forme e modalita' di cui al precedente articolo 19.
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