Regio decreto 63/1925
Art. 4 — Per la costituzione del Collegio dei sindaci, ai sensi dell'art
Art. 4. Per la costituzione del Collegio dei sindaci, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge, il presidente della Corte dei conti ed il Ministro per le finanze designano al Ministro per l'economia nazionale, entro il mese di novembre di ciascun anno e per l'anno solare successivo, rispettivamente un consigliere e due funzionari, uno dei quali ultimi con le funzioni di sindaco supplente. Entro il mese di novembre, il Ministro per l'economia nazionale promuove il decreto concernente la costituzione del Collegio dei sindaci per l'anno successivo. La carica di sindaco effettivo non puo' essere tenuta da una persona per piu' di tre esercizi consecutivi: tuttavia puo' essere ricoperta dalla stessa persona dopo decorsi tre anni dalla cessazione. I sindaci titolari, in caso d'impedimento, sono sostituiti dai sindaci supplenti delle rispettive categorie.
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