Regio decreto 63/1925
Art. 29 — Le imprese nazionali o estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana debbono allegare a…
Art. 29. Le imprese nazionali o estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana debbono allegare al proprio bilancio l'elenco analitico delle attivita' vincolate a copertura delle riserve e delle cauzioni, con l'indicazione per ciascuna attivita' del valore ad essa assegnato secondo le norme del precedente articolo.
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