Regio decreto 63/1925
Art. 20 — Col decreto di autorizzazione di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'economia nazionale approva an…
Art. 20. Col decreto di autorizzazione di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'economia nazionale approva anche le tariffe e le condizioni di polizza prodotte dalle imprese. Le modificazioni delle tariffe e delle condizioni di polizza non sono esecutive se non dopo che siano state approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.
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