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Regio decreto 63/1925

Art. 18 — Le imprese nazionali ed estere oltre quanto e' prescritto dai precedenti articoli 16 e 17, dovranno fornire o…

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Art. 18. Le imprese nazionali ed estere oltre quanto e' prescritto dai precedenti articoli 16 e 17, dovranno fornire ogni altro documento o notizia che il Ministero dell'economia nazionale ritenesse di dover richiedere agli effetti dell'autorizzazione.

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