Regio decreto 63/1925
Art. 123 — Se il prospetto di cui all'art
Art. 123. Se il prospetto di cui all'art. 121 non e' comunicato nel termine stabilito nello stesso articolo o se il contributo dovuto dagli Enti e dalle persone obbligate non e' versato entro trenta giorni da quello della partecipazione fatta dal Ministero delle finanze, dovra' essere versata dall'Ente e dalle persone inadempienti un'ammenda di L. 1 per ogni 100 lire di contributo e per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo superi i 60 giorni, tale ammenda sara' raddoppiata. Nel caso che sia denunciato un ammontare di premi inferiore a quello effettivo, sulla differenza sara' applicato un contributo in misura doppia di quella stabilita.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.