Regio decreto 63/1925
Art. 115 — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare, in un periodo di tempo, non superiore a sei mesi, che sa…
Art. 115. Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare, in un periodo di tempo, non superiore a sei mesi, che sara' stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, anche per le imprese cui sia stato fatto il divieto di operare anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, debbono provvedere a rimuovere le cause per le quali fu pronunciato il divieto e mettersi in liquidazione secondo le norme del Codice di commercio. Quando sia trascorso il termine predetto senza che l'impresa abbia provveduto ai termini del comma precedente, essa sara' messa in liquidazione a norma degli articoli 92, 96 e 104 del presente regolamento, senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a carico dell'impresa, nonche' gli amministratori, rappresentanti legali e direttori, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento o di altre leggi.
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