Regio decreto 63/1925
Art. 1
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private. Art. 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' un istituto di Stato e come tale deve essere considerato ad ogni legale effetto, salve le speciali disposizioni e deroghe contenute nel decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, che negli articoli successivi del presente regolamento verra' indicato con la denominazione di «decreto-legge». L'Istituto nazionale puo' valersi per la rappresentanza e la difesa della Regia avvocatura erariale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, commi 1 e 4) l'abrogazione e la modifica dell'intero provvedimento.
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