Regio decreto 1058/1924
Art. 8 — Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
Art. 8 (Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). Il ricorso, con la prova dell'eseguita notificazione e coi documenti giustificativi, deve essere depositato entro dieci giorni dalla notifica, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza. Il segretario e' tenuto a rilasciare il certificato dell'eseguito deposito. Il ricorrente che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio nella citta' dove siede la Giunta provinciale amministrativa, si intendera' averlo eletto presso la segreteria della Giunta.
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