Regio decreto 1058/1924
Art. 23 — Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 63. del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275
Art. 23 (Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 63. del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275). I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla Giunta provinciale sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo e per gli affari da trattarsi in sede di giustizia amministrativa. Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi dalla Giunta provinciale amministrativa, sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di L. 20 per ciascun ricorso principale e di L. 12 per ciascuna domanda di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese. La tassa suddetta e' comprensiva dall'addizionale. La tassa e' irrepetibile anche in caso di rinunzia. Gli atti indicati nei due primi comma non sono soggetti a tassa di registro.
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