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Regio decreto 3282/1923

Art. 33 — Gli avvocati ed i procuratori, deputati all'officioso patrocinio, notificheranno, rispettivamente, al procura…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/33parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 33. Gli avvocati ed i procuratori, deputati all'officioso patrocinio, notificheranno, rispettivamente, al procuratore generale, all'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello, al procuratore del Re, al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, le sentenze, le decisioni ed i provvedimenti definitivi nelle cause che loro erano affidate, accennando la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; gli notificheranno del pari l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza o della decisione, indicandone il motivo, sotto pena di esser tenuti a pagare in proprio le spese prenotate a debito.

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