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Regio decreto 3282/1923

Art. 28 — Nella segreteria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrati…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/28parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 28. Nella segreteria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative e' tenuto un registro, nel quale sono notati tutti i ricorsi riflettenti le persone e gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio. In tale registro sono notati il cognome, il nome, la paternita' e la residenza della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, e della controparte, nonche' l'autorita' della quale viene impugnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve annotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazioni fatte dall'erario, per tasse di bollo, per diritti di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario o messo comunale, e il loro importo totale per ciascun articolo; in essi si tiene altresi' nota della data del decreto di ammissione, della decisione definitiva, della data e del numero di spedizione della nota di spese al ricevitore del registro. I segretari sono responsabili delle omissioni delle suindicate annotazioni.

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