Regio decreto 3282/1923
Art. 26 — Qualora la Commissione non ratifichi il decreto d'ammissione provvisoria, il ricorrente e' tenuto, sotto pena…
Art. 26. Qualora la Commissione non ratifichi il decreto d'ammissione provvisoria, il ricorrente e' tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare, nei rapporti del bollo, la citazione o il ricorso e gli atti prodotti, e ad effettuare il deposito della carta bollata prescritta. Il termine e' di giorni dieci per i giudizi innanzi alla Giunta provinciale amministrativa.
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