Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 3282/1923Art. 16
Regio decreto 3282/1923

Art. 16 — Sotto il nome di poverta' non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in grado d…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/16parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 16. Sotto il nome di poverta' non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopperire alle spese della lite. La poverta' viene attestata mediante certificati emessi dal sindaco del Comune dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altra. Quando si tratti di liti da intentarsi nell'interesse di minori occorrono anche i certificati di nullatenenza dei genitori; e per quelle nell'interesse di donne maritate occorre dimostrare anche la poverta' del marito, ove non si tratti di coniugi separati, o di reato per cui si procede contro la moglie a querela del marito. Nel procedimento fallimentare il gratuito patrocinio e' concesso, se nel patrimonio del fallito non e' disponibile il denaro necessario alle spese giudiziarie occorrenti per la procedura che la legge richiede. Tuttavia le autorita', alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed, in caso di dubbio, devono richiedere le altre giustificazioni e praticare le indagini, che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione della poverta'.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3282/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.