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Regio decreto 3282/1923

Art. 11 — L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili o di competenza delle giurisdizioni amministra…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/11parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 11. L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili o di competenza delle giurisdizioni amministrative, quanto nei penali, produce i seguenti effetti: 1° la difesa gratuita per la causa o per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile; 2° l'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi; 3° gli atti giudiziari od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione, sono fatti e ne e' spedita copia, senza percezione di diritti od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti debbono prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese, od anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora, per vittoria della causa, o per altre circostanze, venisse a cessare in essa lo stato di poverta'; 4° sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e cosi' pure le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai periti e quelle necessarie per l'audizione dei testimoni; 5° si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, per gli oggetti suddetti. In tal caso l'inserzione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto del capo della corte, del tribunale, della pretura o dell'organo giurisdizionale, presso cui si tratta la causa o l'affare.

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