Regio decreto 2903/1923
Art. 45 — Gli ufficiali del soppresso corpo di complemento della giustizia militare e quelli in servizio attivo permane…
Art. 45. Gli ufficiali del soppresso corpo di complemento della giustizia militare e quelli in servizio attivo permanente della giustizia militare devono far pervenire al Ministero della guerra, entro sei mesi dalla data del presente decreto, la domanda di cui all'art. 21 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316. Indipendentemente da tale domanda gli ufficiali sia in servizio attivo permanente che di complemento della giustizia militare, che abbiano ancora obblighi militari, riprenderanno il proprio rispettivo stato giuridico per quanto concerne tali obblighi militari, in conformita' delle leggi e dei regolamenti in vigore, come se non avessero mai appartenuto al corpo della giustizia militare e, salvo, in ogni caso, per coloro che ne avessero diritto e ne siano riconosciuti idonei, il conseguimento delle eventuali promozioni che avrebbero ottenuto nei ruoli delle rispettive armi di provenienza.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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