Regio decreto 2903/1923
Art. 43 — I magistrati militari godono, compatibilmente con le esigenze del servizio, di un periodo annuale di ferie ch…
Art. 43. I magistrati militari godono, compatibilmente con le esigenze del servizio, di un periodo annuale di ferie che per i magistrati dell'Avvocatura generale militare e' di sessanta giorni, per i Regi avvocati militari e vice-avvocati militari e parificati e' di cinquanta giorni e per i magistrati di grado inferiore e funzionari di cancelleria e' di trenta giorni. In caso di necessita' di servizio i rispettivi capi gerarchici hanno facolta' di richiamare dalle ferie i propri dipendenti, salvo naturalmente il diritto nei medesimi e sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ad usufruire successivamente della rimanenza. Il funzionario che trovandosi fuori sede e' richiamato in servizio prima che scada il proprio periodo di ferie ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, se abbia usufruito meno della meta' delle ferie.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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